“Sposarsi nel Signore”: orientamenti pastorali e norme in ordine alla preparazione e celebrazione del sacramento del matrimonio
Atteso che la Conferenza episcopale piemontese ha approvato in data 3 marzo 2026 il documento “Orientamenti pastorali e norme in ordine alla preparazione e celebrazione del sacramento del matrimonio” – il vescovo Egidio Miragoli ha emanato il decreto diocesano e l’elenco dei luoghi non Chiesa parrocchiale dove è possibile celebrare i matrimoni (elenco a suo tempo discusso dal Consiglio presbiterale) –; considerate le indicazioni pastorali e normative che nel documento sono affidate all’attuazione in ognuna delle Diocesi della CEP; con il presente decreto, promulgo per la diocesi di Mondovì il testo allegato dal titolo “Orientamenti pastorali e norme in ordine alla preparazione e celebrazione del sacramento del matrimonio”; stabilisco che la promulgazione avvenga mediante l’invio del testo a tutti i parroci e rettori di Santuari e con la pubblicazione sul settimanale diocesano; dispongo che entri in vigore a partire dal giorno 2 agosto 2026, festa di Sant’Eusebio, vescovo e martire, patrono della nostra Regione ecclesiastica”. “Con l’entrata in vigore degli “Orientamenti e norme” sono abrogate – conclude il testo del decreto – le disposizioni in merito alla celebrazione del matrimonio contenute nella Nota pastorale “La celebrazione dei Sacramenti. Orientamenti e norme” pubblicate nel 1997 e le altre norme diocesane contrarie a quanto sopra promulgato”. Il decreto firmato dal vescovo Egidio Miragoli e dal cancelliere can. Giuseppe Bongiovanni è datato, Mondovì, 17 maggio 2026, solennità dell’Ascensione del Signore.
Santuari, chiese sussidiarie e cappelle per la celebrazione dei matrimoni
A. SANTUARI DIOCESANI
1. MILLESIMO (Santuario Nostra Signora del Deserto);
2. MALLARE (Santuario Madonna dell’Eremita);
3. VALSORDA di GARESSIO (Santuario Madonna delle Grazie);
4. VICOFORTE (Santuario Basilica della Natività di Maria);
5. VILLANOVA (Santuario Maria Vergine Assunta in Madonna del Pasco).
B. SANTUARI, CHIESE SUSSIDIARIE E CAPPELLE
(solo per i residenti della parrocchia)
1. BASTIA (Cappella di San Fiorenzo);
2. CALIZZANO (Santuario Divina Grazia);
3. CENGIO S. BARBARA (Cappella Natività di Maria).
4. FRABOSA SOPRANA (Madonna della Neve – Balma);
5. FRABOSA SOTTANA (Cappella di San Ludovico);
6. MILLESIMO (Cappella S. Maria extra muros);
7. MONESIGLIO (Cappella Madonna dell’acqua dolce);
8. MONDOVÌ; – Cattedrale (Confraternita della Misericordia); – Santa Maria Maggiore (San Giovanni Bosco a Mezzavia); – Borgato (Cappella San Lorenzo); 9. MONASTERO DI VASCO (Cappella di San Lorenzo);
10. MOROZZO (Santuario Madonna del Bricchetto);
11. MURAZZANO (Santuario Madonna di Hal);
12. PRUNETTO (Cappella Madonna del Carmine);
12. ROCCAFORTE MONDOVÌ – Pieve di San Maurizio; – Santuario del Sacro Cuore;
13. SALE SAN GIOVANNI (Cappella di Sant’Anastasia);
14. VIOLA (Santuario Madonna della Neve).
Documento approvato
dalla Conferenza Episcopale Piemontese
ATTESO quanto approvato dalla Conferenza Episcopale Piemontese in data 14 giugno 1996 nella Nota pastorale La celebrazione dei Sacramenti. Orientamenti e norme; VALUTATE le diverse situazioni in cui oggi le nostre Chiese particolari sono chiamate ad accompagnare i nubendi alla celebrazione delle nozze, e le nuove esigenze che il rinnovato contesto ecclesiale e sociale impone; CONSIDERATI i diversi documenti normativi e pastorali che richiedono di rivedere quanto stabilito nella precedente Nota pastorale; in occasione della riunione della Conferenza Episcopale Piemontese del 3 e 4 marzo in Susa – Villa San Pietro, si è giunti ad approvare il seguente testo che presenta Orientamenti pastorali e norme in ordine alla preparazione e celebrazione del sacramento del matrimonio. Sarà compito di ciascun vescovo promulgare per la propria Diocesi il testo approvato in data odierna perché diventi esecutivo a norma del diritto.
4 marzo 2026
I vescovi del Piemonte e Valle d’Aosta
LA PREPARAZIONE DEI FUTURI SPOSI
n. 1) La cura della preparazione al matrimonio si pone in continuità con quanto si propone nella pastorale giovanile e familiare, e nelle varie occasioni di formazione rivolte ai giovani sul senso della scelta e sul valore di quel sacramento che i futuri sposi sono chiamati a celebrare con consapevolezza e libertà.
n. 2) In vista della celebrazione del matrimonio in chiesa i futuri sposi siano invitati a prendere contatto col parroco possibilmente un anno prima della data ipotizzata, al fine di concordare una conveniente preparazione al sacramento.
n. 3) Ogni diocesi per la preparazione al matrimonio proponga percorsi di evangelizzazione e di formazione, anche remota, che accompagnino i futuri sposi in esperienze di preghiera, carità e inserimento nella vita liturgica ecclesiale, a partire dalla loro condizione di vita. I percorsi siano organizzati nei diversi ambiti territoriali e nei diversi periodi dell’anno, per dare a tutti la possibilità di partecipare.
n. 4) I percorsi siano animati da coppie di sposi preparati ed eventualmente da esperti nei vari settori della vita matrimoniale, figure coordinate da sacerdoti o diaconi permanenti. Particolare cura sarà da dedicare all’accompagnamento di coppie già conviventi o sposate civilmente. I contenuti proposti, partendo dalla realtà umana vissuta dai futuri sposi e aiutandoli a confrontarsi con il Vangelo, dovranno permettere di giungere a conoscere e a vivere il mistero cristiano del matrimonio. I parroci, i sacerdoti e i diaconi permanenti siano attenti nel presentare il valore di tale preparazione e ricordino ai futuri sposi l’obbligo morale di parteciparvi attivamente.
n. 5) Per tutte le coppie di futuri sposi l’incontro personale col parroco, o con un altro sacerdote collaboratore, rimane un momento ineliminabile nel cammino di preparazione al sacramento. Esso non deve ridursi a una semplice formalità burocratica, ma deve svolgersi in un clima familiare. «Il parroco pone cura e attenzione nell’accompagnare i fidanzati a compiere una scelta libera e consapevole, che interpella non solo le loro convinzioni ideali e di fede, da riscoprire e approfondire, ma anche tutte le dimensioni dell’intelletto e della volontà, che necessitano di essere accolte con grande maturità, perché la chiamata al matrimonio sia il più possibile libera e consapevole, e così pienamente umana». Particolare cura si riservi all’esame dei nubendi: esso sia fatto con diligenza, dedicando attenzione e cura nel porre le domande e nel verbalizzare le risposte, e interrogandoli separatamente.
n. 6) Sarà compito del sacerdote o del diacono, che presiederanno la celebrazione nuziale, l’incontro con i futuri sposi per preparare insieme con loro quel momento, aiutandoli nelle varie scelte che il rito prevede. Laddove sia possibile, non manchi l’invito ai nubendi ad accostarsi al sacramento della penitenza in vista delle nozze, come momento per sperimentare l’amore misericordioso che cura le ferite del peccato e rende capaci del medesimo perdono verso il futuro coniuge.
n. 7) Nel caso in cui, per uno o entrambi i futuri sposi, fosse necessario completare il cammino dell’iniziazione cristiana, «è bene per i battezzati sposati civilmente o conviventi promuovere nella preparazione al matrimonio un cammino di fede che preveda la celebrazione della confermazione dopo le nozze». Qualora, invece, uno dei futuri sposi, anche se battezzato, si dichiari non credente o indifferente, si pensino e propongano «percorsi di fede personalizzati attenti alla coppia e alla persona», dando importanza al dialogo e all’ascolto.
LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
n. 8) «La liturgia nuziale deve esprimere pienamente il significato ecclesiale del matrimonio attraverso uno stile celebrativo improntato a una gioiosa semplicità», momento che facilita la partecipazione e il coinvolgimento dei fedeli presenti e della comunità ecclesiale.
n. 9) In ogni singola parrocchia o chiesa si valuti se e come accogliere la richiesta dei nubendi di sposare nel giorno di domenica tenendo conto del numero di celebrazioni festive e delle attenzioni da aversi nel caso in cui si celebri il matrimonio durante l’assemblea domenicale della comunità. Riguardo alla celebrazione del matrimonio nelle solennità e nei tempi penitenziali, ci si attenga alle disposizioni nelle Premesse al Rito del matrimonio, nn. 32-34.
n. 10) Pur indicando che il matrimonio sia celebrato abitualmente nella messa, lo stesso Rito precisa nelle Premesse che «il parroco […] tenute presenti sia le necessità della cura pastorale, sia le modalità di partecipazione degli sposi e degli invitati alla vita della Chiesa, giudichi se sia meglio proporre la celebrazione del matrimonio durante la Messa o nella celebrazione della Parola».
n. 11) Per molte coppie la nascita di un figlio e la decisione di battezzarlo possono essere occasione di maturare la scelta di celebrare anche il sacramento del matrimonio. Avendo cura di accompagnare le coppie in una maggiore consapevolezza di quanto i due sacramenti comportano, si valuti con attenzione l’opportunità di poter inserire il battesimo dei figli nella stessa celebrazione delle nozze.
n. 12) Se il matrimonio è celebrato tra un cattolico e un battezzato non cattolico, si deve usare il rito del matrimonio nella celebrazione della Parola. Se poi la circostanza lo richiede, si può, solo con il consenso dell’Ordinario del luogo, usare il rito del matrimonio durante la Messa. Per l’eventuale ammissione alla comunione eucaristica del coniuge non cattolico, l’Ordinario del luogo si attenga rigorosamente alle disposizioni del can. 844 del Codice di diritto canonico e alle indicazioni del Direttorio per l’ecumenismo.
n. 13) Se il matrimonio è celebrato tra un cattolico e un non battezzato, ci si deve attenere a quanto previsto nel Rito del matrimonio ai nn. 147-170.
n. 14) Sia per la scelta del luogo della celebrazione, sia nella liturgia, il rito sia dignitoso e uguale per tutte le coppie di sposi, affinché maggiormente appaia il carattere comunitario della celebrazione e sia affermata la medesima dignità di tutti i fedeli. Pur tenendo conto che l’uso di fiori quale ornamento è segno di festa e di gioia, si invitino i futuri sposi a non eccedere negli addobbi, scegliendo semplicità, buon gusto e sobrietà, come si addice alla liturgia.
n. 15) I vescovi delle due province della regione ecclesiastica non hanno determinato, a norma del can. 1264, 2°, l’ammontare dell’offerta in occasione della celebrazione del matrimonio, per cui sono illegittime richieste o tariffe stabilite localmente. Tuttavia, anche in occasione del matrimonio, i futuri sposi siano aiutati a riconoscere l’importanza di partecipare alle necessità economiche della Chiesa, così che possano liberamente lasciare la propria offerta per i bisogni del luogo in cui sposeranno.
n. 16) Per salvaguardare il clima di preghiera e favorire l’attenzione e la partecipazione degli sposi e di tutta l’assemblea, accanto a quanto già previsto per regolamentare l’intervento di fotografi e altri video-operatori, si invitino i presenti a non utilizzare altri dispositivi elettronici per la produzione e la successiva diffusione di immagini e riprese audio-video.
n. 17) Dove la struttura della chiesa lo permette, è opportuno che il banco degli sposi sia collocato fuori dal presbiterio.
n. 18) Il canto è parte integrante dell’azione liturgica ed esprime in modo evidente il carattere festoso della celebrazione nuziale. Pertanto è necessario che gli sposi e gli animatori musicali concordino in tempo con il celebrante la scelta dei canti o dei brani musicali previsti per la celebrazione, così da evitare l’utilizzo di elementi di carattere profano, che potranno eventualmente essere collocati dopo i riti di conclusione.
n. 19) Non è bene che siano gli sposi a proclamare la Parola di Dio durante la celebrazione in quanto, in tale circostanza, sono loro i primi destinatari della Parola proclamata. Tale compito può essere affidato ad amici, parenti, membri della comunità, purché sia garantita una lettura chiara e dignitosa. Nella celebrazione ci si attenga alle disposizioni previste dal Rito del matrimonio per le varie forme celebrative. Nel caso in cui si celebri il rito nella Messa, gli sposi siano preparati a ricevere la comunione eucaristica sotto le due specie, facendo attenzione che ciò avvenga in modo che sia sempre il sacerdote a porgere agli sposi prima il Corpo di Cristo e poi il calice con il Sangue di Cristo.
n. 20) La lettura degli articoli del Codice Civile, che non va mai omessa o ridotta, deve essere fatta dopo la celebrazione del matrimonio e comunque prima della conclusione del rito liturgico. Nel caso del matrimonio celebrato nella Messa, il momento più opportuno sembra essere quello prima della benedizione finale. Le firme sul registro dei matrimoni non vengano apposte all’altare dove si celebra l’Eucaristia, ma in altro luogo adatto.
n. 21) Circa il luogo della celebrazione del matrimonio il can. 1115 del Codice di Diritto Canonico prescrive che «i matrimoni siano celebrati nella parrocchia in cui l’una o l’altra parte contraente ha il domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese oppure, se si tratta di girovaghi, nella parrocchia in cui dimorano attualmente; con il permesso del proprio Ordinario o del proprio parroco, il matrimonio può essere celebrato altrove».
n. 22) Per salvaguardare il significato pubblico del sacramento del matrimonio e garantire meglio l’inserimento della nuova famiglia nella comunità cristiana, tenendo conto dell’attuale situazione si precisa quanto segue: 1) la sede normale della celebrazione è la chiesa parrocchiale dello sposo o della sposa oppure quella del luogo dove gli sposi andranno a risiedere dopo il matrimonio; 2) la celebrazione del matrimonio può essere consentita in altra chiesa parrocchiale qualora gli sposi siano inseriti abitualmente come partecipanti alla vita di quella comunità, oppure può essere consentita nella chiesa del paese di origine per nascita o famiglia, o in quella del luogo ove risiedono i parenti più prossimi, quali i genitori o i nonni.
n. 23) Motivi particolari possono spingere alcuni futuri sposi a chiedere di celebrare il loro matrimonio in santuari o chiese non parrocchiali particolarmente cari alla venerazione cristiana. Ogni Vescovo diocesano determini quali siano i santuari e le chiese non parrocchiali nei quali si possono celebrare matrimoni.
n. 24) Nel caso di celebrazioni fuori dalla propria diocesi, occorre che i futuri sposi abbiano l’autorizzazione previa del parroco del luogo in cui intendono chiedere di poter celebrare il loro matrimonio.
n. 25) La celebrazione del matrimonio è comunque proibita nei luoghi non abitualmente aperti al culto, siano essi chiese, oratori o cappelle private. Allo stesso modo, non si può autorizzare la celebrazione all’aperto, né in altri luoghi non convenienti a giudizio dell’Ordinario.
I MATRIMONI INTERCONFESSIONALI
n. 26) Nella nostra società i matrimoni tra cattolici e battezzati di altre comunioni cristiane tendono a diventare sempre più frequenti. Pertanto si tenga presente che in questi casi le proprietà essenziali e i fini del matrimonio (unità, indissolubilità, bene dei coniugi e procreazione della prole) devono essere accettate da entrambe le parti. I nubendi saranno quindi invitati a riflettere sul progetto di Dio relativo al matrimonio dai pastori delle loro comunità, i quali concorderanno la preparazione da premettere al matrimonio.
n. 27) Per celebrare il matrimonio nella forma canonica, il parroco della parte cattolica presenta domanda all’Ordinario del luogo per ottenerne la necessaria licenza, esponendo le ragioni che inducono a quella scelta e allegando le attestazioni previste per i matrimoni misti sottoscritte dalle parti. Anche la parte non cattolica dovrà presentare un certificato o attestazione del battesimo ricevuto. Si dovranno fare le pubblicazioni solo presso la parrocchia di domicilio o quasi domicilio della parte cattolica. Particolare cura si dovrà mettere nella valutazione dello stato libero della parte non cattolica, tenendo presenti le variegate situazioni di vita e il diverso valore del matrimonio solo civile, e confrontandosi con gli uffici competenti della curia diocesana.
n. 28) In presenza di gravi difficoltà l’Ordinario del luogo può dispensare la parte cattolica dall’obbligo della forma canonica, 1) tenendo presente quanto richiesto per la valida celebrazione di un matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale; 2) essendo certo che le nozze con una parte battezzata non cattolica appartenente ad altre comunità ecclesiali avvenga in una qualche forma pubblica.
I MATRIMONI INTERRELIGIOSI
n. 29) Lo sviluppo della società comporta anche l’aumento dei matrimoni tra cattolici e persone non battezzate, talora appartenenti a religioni non cristiane. Tali situazioni sono problematiche, sia per la diversa concezione dei nubendi circa il matrimonio e le sue proprietà essenziali (unità, indissolubilità, bene dei coniugi e procreazione della prole), sia in vista dell’educazione dei figli, sia per gli equilibri nel rapporto tra i coniugi.
n. 30) Pur nel riconoscimento del valore della fede in Dio e dei princìpi religiosi professati, è necessario che i parroci richiamino ai nubendi cattolici le difficoltà cui potrebbero andare incontro in ordine all’espressione della loro fede, al rispetto delle reciproche convinzioni, all’educazione dei figli. Prima di accogliere la decisione della parte cattolica, il parroco valuti il grado di consapevolezza circa queste difficoltà attraverso un dialogo approfondito e ripetuto nel tempo.
n. 31) Particolare attenzione va riservata ai matrimoni tra cattolici e persone appartenenti alla religione islamica: tali matrimoni, infatti, presentano difficoltà connesse con gli usi, i costumi, la mentalità e le leggi islamiche circa la posizione della donna nei confronti dell’uomo e la stessa natura del matrimonio. È necessario quindi accertare attentamente che ambedue i nubendi abbiano una giusta concezione del matrimonio, in particolare della sua natura monogamica e indissolubile. Per la parte islamica si abbia certezza documentata della non sussistenza di altri vincoli matrimoniali e che siano chiari il ruolo attribuito alla donna e i diritti che essa può esercitare sui figli. È bene esaminare al riguardo anche la legislazione matrimoniale dello Stato da cui proviene la parte islamica e accertare il luogo dove i nubendi fisseranno la loro permanente dimora. In questi casi ci si attenga a quanto la presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha offerto con le Indicazioni pubblicate nel 2005.
n. 32) Il matrimonio di persona cattolica con una non battezzata è invalido se non si è ottenuta la dispensa per disparità di culto, la quale viene concessa dall’Ordinario del luogo se vi è una causa giusta e ragionevole, e quando siano rispettatele condizioni indicate dal can. 1125 del Codice di diritto canonico.
n. 33) Il rito di celebrazione di tali matrimoni secondo la forma canonica, utilizzando il rito specifico, si svolgerà in un contesto che rispetti le convinzioni religiose dei nubendi chiamati ad esprimere il loro irrevocabile consenso coniugale. In presenza di gravi difficoltà l’Ordinario del luogo può dispensare la parte cattolica dall’obbligo della forma canonica secondo quanto stabilito dal can. 1127 § 2 del Codice di diritto canonico.
n. 34) Ancor maggiore cura si dovrà mettere nella valutazione dello stato libero della parte non battezzata, tenendo presenti le variegate situazioni di vita e il diverso valore del matrimonio solo civile, e confrontandosi con gli uffici competenti della curia diocesana.
n. 35) Per tutte le situazioni complesse, si sviluppi un confronto e uno scambio tra le cancellerie delle curie diocesane, così da uniformare le prassi e da ovviare ai problemi che si dovessero presentare per i singoli casi.